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AGCOM: consultazione sulle esclusioni dal divieto di pubblicità del gioco

La delibera AGCOM 234/26/CONS, pubblicata il 22 ottobre 2026, avvia una consultazione sulla proposta di modifica delle esclusioni dal divieto di pubblicità del gioco.

AGCOM apre una consultazione sulle esclusioni dal divieto

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato il 22 ottobre 2026 la delibera 234/26/CONS, approvata nella seduta del 7 ottobre. Il provvedimento avvia una consultazione pubblica per rivedere il paragrafo 7 delle linee guida del 2019, dedicato alle esclusioni dal divieto di pubblicità dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro. Non introduce ancora un nuovo testo definitivo: l’Autorità sottopone una proposta alle osservazioni dei soggetti interessati.

Il nodo è preciso: quando un marchio collegato a un concessionario del gioco viene usato anche per un’altra attività, per esempio un servizio informativo, come distinguere la comunicazione di quell’attività da una promozione indiretta del gioco? La risposta proposta da AGCOM punta a verificare l’autonomia reale della seconda attività e il contenuto concreto del messaggio.

Perché viene riesaminato il paragrafo 7

L’articolo 9 del decreto-legge 87/2018 stabilisce un divieto generale di pubblicità, anche indiretta, del gioco con vincite in denaro. Le linee guida AGCOM della delibera 132/19/CONS individuano alcune comunicazioni escluse dall’ambito del divieto. Tra queste è previsto, in determinate circostanze, l’uso di un marchio che identifichi anche altre attività autonome rispetto al gioco.

La questione era già emersa nella delibera 200/26/CONS, relativa alle campagne contro i disturbi da gioco. AGCOM aveva richiamato il possibile uso promozionale di segni distintivi associati a concessionari con estensioni come .live, .sport o .news. La consultazione appena aperta riguarda il modo in cui valutare tali situazioni, non un’autorizzazione generalizzata a comunicare servizi di scommesse tramite marchi paralleli.

Le condizioni sull’autonomia dell’attività

L’Allegato A della nuova delibera propone che l’attività diversa dal gioco sia effettiva, continuativa e dotata di una propria organizzazione. Non dovrebbe limitarsi a raccogliere traffico per l’offerta di gioco né funzionare come una sua appendice commerciale. Si richiede inoltre un marchio specifico registrato per classi non connesse ai prodotti e servizi di gioco con vincita in denaro.

Per le attività editoriali, la proposta entra nel merito dell’organizzazione: ove ne ricorrano i presupposti, iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, direttore responsabile identificato, redazione riconoscibile, aggiornamenti effettivi e verificabili, contenuti originali. Il documento precisa anche che chi dichiara di non essere una testata giornalistica perché privo di periodicità non può invocare quella particolare esclusione. Sono criteri in consultazione, da non presentare come prescrizioni già entrate in vigore il 23 ottobre.

Collegamenti, bonus e identità visiva: che cosa prevede la proposta

Un altro passaggio riguarda il rapporto tra comunicazione dell’attività autonoma e accesso al gioco. Il testo sottoposto alla consultazione esclude, per l’attività considerata autonoma, modalità che facilitino l’ingresso nell’offerta del medesimo concessionario o del suo gruppo: collegamenti, reindirizzamenti, banner, codici promozionali, sistemi di registrazione o account condivisi sono tra gli esempi richiamati. La disposizione riguarda i presupposti di una specifica esclusione per marchi condivisi e non va confusa con una disciplina generale di ogni articolo informativo pubblicato sul web.

La proposta disciplina anche la presentazione visiva. La comunicazione dell’attività ulteriore dovrebbe distinguersi per identità grafica e contenuto da quella del marchio di gioco. Il documento richiama elementi come quote, pronostici, jackpot, bonus, schedine e interfacce di gioco come segnali incompatibili con l’esclusione in esame. Se la comunicazione compare in contesti sportivi o nell’ambito di posizionamento a pagamento su parole chiave legate al gioco, l’Autorità propone una valutazione particolarmente rigorosa.

Come partecipare e quali sono i tempi

La delibera assegna 30 giorni dalla pubblicazione sul sito AGCOM per inviare contributi. L’Allegato B indica l’invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], con oggetto «Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 234/26/CONS». I soggetti interessati possono proporre osservazioni e modifiche motivate al testo.

È prevista anche la possibilità di richiedere un’audizione, secondo le modalità specificate nell’allegato. Chi presenta documenti riservati deve motivare puntualmente l’eventuale richiesta di sottrarli all’accesso; AGCOM segnala che i contributi potranno essere pubblicati sul proprio sito, tenendo conto delle regole applicabili alla riservatezza. Per gli adempimenti pratici è opportuno consultare l’Allegato B nella sua versione ufficiale.

Che cosa cambia oggi per lettori e operatori

Alla data del 23 ottobre 2026, il cambiamento certo è l’avvio del confronto pubblico. I nuovi criteri contenuti nell’Allegato A sono una proposta: non si può dedurre da questo atto che tutte le esclusioni siano già state modificate o che sia stata concessa una deroga al divieto pubblicitario. Rimangono centrali il decreto-legge 87/2018 e le linee guida attualmente applicabili, insieme agli atti successivi pertinenti.

La consultazione è rilevante per chi si occupa di informazione, comunicazione e pubblicità nel settore: mette in discussione l’idea che basti cambiare estensione del dominio o presentare un marchio associato al gioco come attività distinta per escludere automaticamente una finalità promozionale. Sarà il provvedimento eventualmente adottato dopo il confronto a definire il testo finale, che potrebbe anche differire dalla proposta oggi pubblicata.

Come seguire gli sviluppi

La precedente notizia sulla delibera AGCOM 200/26/CONS ricostruisce il passaggio relativo alle campagne contro i disturbi da gioco. Per il contesto normativo è disponibile anche la guida sul confine tra pubblicità e informazione in Italia. La scheda AGCOM della delibera 234/26/CONS resta il riferimento per verificare eventuali atti successivi e l’esito della consultazione.

Fonti e documenti

  1. AGCOM — delibera 234/26/CONS, pubblicata il 22 ottobre 2026
  2. AGCOM — Allegato A, proposta di modifica del paragrafo 7
  3. AGCOM — Allegato B, modalità della consultazione
  4. AGCOM — delibera 132/19/CONS, linee guida del 2019
  5. AGCOM — delibera 200/26/CONS, atto integrativo del 2026
A cura della redazione

Redazione Gioco in Quadro

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